Come noto, l’art. 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, introdotto dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2018, n. 281 ed entrata in vigore il 4 dicembre 2018), ha previsto l’obbligo di predisporre entro novanta giorni un apposito “piano di emergenza interna” (di seguito PEI) per tutti i gestori degli impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, nonché la predisposizione del “piano di emergenza esterna” (di seguito PEE), elaborato dal Prefetto, d’intesa con le regioni e gli enti interessati sulla base delle informazioni fornite dai gestori stessi. A seguito dei numerosi incendi che nell’ultimo periodo hanno interessato diversi impianti di gestione dei rifiuti in zona, con conseguenti ripercussioni, è stato convenuto, di individuare alcuni ambiti di approfondimento per la definizione di criteri operativi utili per una gestione ottimale degli stoccaggi negli impianti che gestiscono rifiuti. Occorre preliminarmente evidenziare che la valutazione del rischio nei luoghi di lavoro, compreso il rischio di incendio, è un obbligo che discende innanzi tutto dall’articolo 2087 del Codice Civile, che impone al datore di lavoro il dovere di adottare, anche dove manchi una specifica regola di prevenzione, le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e l'esperienza, a tutelare l'integrità fisica dei propri lavoratori.
CONVEGNO “PIANO DI EMERGENZA INTERNO PER IMPIANTI DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI”
Data:
7 Marzo 2019