Il Tar della regione Calabria con la sentenza n.1507/2018, ha annullato la delibera della giunta del comune di Catanzaro n. 33 del 17 febbraio 2016 dedicata alla realizzazione del piano strutturale comunale
Stop ai bandi pubblici senza compenso per il professionista. A ribadire il concetto è il Tar della regione Calabria che, con la sentenza n.1507/2018, ha annullato la delibera della giunta del comune di Catanzaro n. 33 del 17 febbraio 2016 dedicata alla realizzazione del piano strutturale comunale. La sentenza del tribunale è contraria a quanto dichiarato dal Consiglio di stato con la sentenza 4614/2017, che aveva dichiarato legittimo il bando emesso dal comune calabrese. Il bando in questione, e la successiva sentenza del Cds, sono state tra le cause scatenanti della manifestazione organizzata dalle varie categorie alla fine del 2017 per la definizione di una norma per tutelare i compensi dei lavoratori autonomi e alla conseguente riapertura della discussione sul tema, conclusasi poi con l'approvazione della norma sull'equo compenso per i professionisti avvenuta con la legge di bilancio 2017. Il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso contro il bando comunale presentato da un ingegnere, peraltro neanche abilitato a poter prendere parte alla gara. Il ricorso si basava sul fatto che, per l'espletamento delle attività preposte nel bando, non vi fosse previsto un compenso per il professionista incaricato ma solo un rimborso spese (seppur di 250 mila euro). Secondo il tribunale la gratuità del bando non è legittima perché in violazione del codice degli appalti (dlgs 50/2016), in particolare nella parte in cui viene stabilita l'essenziale onerosità degli appalti pubblici e l'illegittimità di quelli che prevedano solo forme di rimborso spese o di forme di compenso non finanziarie. Se il codice degli appalti è il pilastro su cui si basa la sentenza del Tar Calabria, nel dispositivo viene fatto uno specifico riferimento alla norma sull'equo compenso approvata in legge di bilancio. La disposizione non può trovare applicazione nel caso in questione, in quanto avvenuto prima dell'approvazione della norma. Però «le ricordate disposizioni (equo compenso), non direttamente applicabili alla vicenda in esame, nondimeno lasciano emergere come nell'ordinamento vi sia un principio volto ad assicurare non solo al lavoratore dipendente, ma anche al lavoratore autonomo, una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto».