Ragionevolezza delle spese tecniche PSR 2014/2020 – Proposta

Data:
15 Luglio 2018

Ragionevolezza delle spese tecniche per le Tipologie di Interventi 4.1.1 e 4.1.2. del PSR 2014/2020. Proposta

Prot. 292 – 01.06.2018

                                                                                                            Spett.le Dott.ssa Daniela Lombardo

                                                                                                            Dirigente U.O.D.Ufficio Centrale Supporto alle Imprese del Settore Agroalimentare

                                                                                                            Giunta Regionale della Campania

                                                                                                          Centro Direzionale -Isola A/6 80143 NAPOLI

Considerato che

  • La Corte dei Conti Europea ha contestato un sistema insufficiente per valutare la ragionevolezza dei costi, rilevando nello specifico che "Le autorità italiane hanno confermato che, in fase di domanda di aiuto, non viene effettuata alcuna valutazione della ragionevolezza dei costi (l’importo della spesa deve soltanto essere inferiore ai tassi percentuali stabiliti dalla normativa).
  • In fase di pagamento, la ragionevolezza dell’ammontare della parcella professionale è avallata dal pertinente ordine e/o collegio professionale.
  • La Corte ribadisce che, ai sensi della normativa UE, la valutazione deve essere fatta in fase di domanda.
  • a pag.5 delle DISPOSIZIONI ATTUATIVE GENERALI SOTTOMISURA 4.1 – Allegato 1 Linee guida per la ragionevolezza delle spese tecniche (versione 1.0) -, fra l'altro si legge: "Quale necessaria premessa alla successiva illustrazione della metodologia di valutazione si fa presente che nonostante l’applicazione del coefficiente P previsto dal DM del 17 giugno 2016, utilizzato per determinare il valore della decrescenza del compenso da corrispondere alla componente tecnica in rapporto all’ammontare delle spesa prevista per la realizzazione dell’intervento, i valori calcolati erano costantemente superiori e pertanto incompatibili con i limiti fissati dal PSR Campania 2014/2020."

Rilevato, pertanto, che l'applicazione del D.M.17/06/2016 conduce quasi sempre a valori dei        corrispettivi superiori ai limiti fissati dal PSR Campania 2014/2020, ne consegue che l'applicazione    di tali limiti è di per sè sufficiente a garantire la Corte dei Conti Europea che nelle domande non siano presenti specifiche con importi eccessivi (come evidenziato dalla stessa Corte nel documento 22/2014);

Tanto premesso, al fine di garantire che nelle domande non siano presenti specifiche con importi eccessivi e contemporaneamente sia verificata la ragionevolezza dell'ammontare della parcella professionale, come osservato dalla Corte dei Conti Europea, si propone di assumere quale importo del corrispettivo delle spese tecniche ammissibili (Cpammissibile) il valore che verifica entrambe le relazioni di seguito indicate:

a)                 Cpammissibile ≤ CpDM2016

b)                 Cpammissibile ≤ CpmaxPSR

dove CpDM2016 è il corrispettivo determinato con il DM 17/06/2016 e CpmaxPSR è il corrispettivo massimo che la Regione intende ammettere a contributo nei limiti fissati dal PSR Campania 2014/2020.

In aggiunta, si propone che la domanda di contributo venga corredata dalla seguente documentazione:

1) Determinazione del corrispettivo ai sensi del DM 17/06/2016;

2) Opinamento parcelle da parte dei competenti Ordini Professionali anche in considerazione delle recenti disposizioni legislative sull'equo compenso ed in particolare nel rispetto del vigente Codice Deontologico degli Ingegneri laddove all'art.15 comma 3 stabilisce: "E’ sanzionabile disciplinarmente la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che si presuma anormalmente basso, l’ingegnere potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di efficienza e qualità della prestazione."

3) Convenzione sottoscritta tra professionista e committente con indicazione dell'importo convenuto;

4)Dichiarazione del richiedente di accollo della maggiore spesa tra quella ammissibile a contributo, determinata come sopra, e quella convenuta con il committente e ritenuta congrua dall'opinamento dell'Ordine professionale, con obbligo di rendicontazione mediante fattura quietanzata per l'intero importo (quota ammessa a finanziamento + quota in accollo).

 

Il Consigliere Segretario                                                                                      Il Presidente

Ing. Nicola Zotti                                                                                               Ing. Giacomo Pucillo